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STATUTO

GRUPPO SPONTANEO NAZIONALE SOTTUFFICIALI ESERCITO

Art. 1 –COSTITUZIONE
Il GRUPPO SPONTANEO NAZIONALE SOTTUFFICIALI ESERCITO fondato nel 2014, ha sede in ORTONA (CH), contrada Ripari di Bardella, 50; è costituito tra coloro che sono appartenuti od appartengono alla categoria dei Sottufficiali: alpini, artiglieri, genieri, trasmettitori, paracadutisti, cavalieri, motorizzazione, e comunque militari dei Servizi in organico nelle Armi e Corpi dell’Esercito, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti indicati con il nome di “iscritti”.
A. Possono inoltre far parte del Gruppo Spontaneo tutto il personale Istruttori Militari e Civili, Militari di Leva, i Quadri tutti, che hanno avuto un percorso di almeno tre mesi nella Scuola, gli Ufficiali Sup., Comandanti e Vice Comandanti la Scuola. Questi in ultimo citati al punto A. non possono accedere a cariche elettive, possono però esprimere il voto o parere e far parte di Comitati interni.
Art. 2 –SCOPI
GRUPPO apartitico, ed apolitico di Sottufficiali dell’Esercito, nella maggior parte provenienti dalla Scuola Soccorso Saloni di Viterbo e da altri ranghi, formazioni sempre dell’Esercito si propone di:
a) Rinnovare lo spirito di appartenenza con raduni nella Sede di iniziazione. In tale sede promuovere l’incontro dei giovani Sottufficiali con quelli meno giovani insieme alle loro famiglie
b) Organizzare attraverso i Delegati Regionali, Provinciali incontri, feste, pranzi, viaggi, gite, soggiorni con le famiglie per favorire la loro conoscenza,
e) Essere presenti nelle cerimonie in occasioni di celebrazioni Caduti, ricorrenze importanti
f) Aiutare la famiglia o il collega in momenti di bisogno,
g) Costruire e ricostituire quella famiglia che abbiamo sempre sentito dire e non abbiamo mai visto
h) Da ricordare sempre e nel cuore il nostro giuramento da Sottufficiali…. Non ha scadenza..

Per il conseguimento degli scopi previsti il GRUPPO SPONTANEO NAZIONALE SOTTUFFICIALI ESERCITO , che non ha finalità di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri iscritti.
Art. 3 -ISCRITTI
Possono far parte del GRUPPO SPONTANEO NAZIONALE SOTTUFFICIALI ESERCITO tutti coloro che (indipendentemente dal sesso o colore epidermico), hanno rivestito il gradi di sottufficiale per almeno 10 mesi, e che abbiano avuto una condotta irreprensibile di bravo soldato.
a) coloro che sono poi transitati nel ruolo degli Ufficiali dell’Esercito,
b) le vedove i parenti di quanti deceduti in e per servizio e non.
c) Tutti gli iscritti hanno eguali doveri e diritti.
d) Tutti coloro che provengono da Corsi di Sergente, VFP
e) Tutti coloro che sono citati al punto Art. 1 - A.
Art. 4 -Tutti gli iscritti sono inquadrati nel Gruppo Nazionale e suddivisi poi nelle Sezioni Regionali, o Provinciali
a) L'ammissione degli iscritti avviene a seguito della dimostrazione di appartenenza ad un Corso o dietro presentazione di un collega noto e già iscritto.
b) Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio Direttivo Nazionale.
c) Solo gli iscritti Sottufficiali o ex, hanno diritto di accedere alle cariche sociali.
Art. 5 –Fanno parte a titolo onorifico del GRUPPO SPONTANEO NAZIONALE SOTTUFFICIALI ESERCITO
a) mogli o figli di Sottufficiali dell’Esercito caduti in servizio e non,
b) Sottufficiali dell’Esercito o ex, con ferite di guerra,
c) Sottufficiali dell’Esercito o ex, con encomi solenni, medaglie ed onorificenze civili e militari.
f) Quanto al presente art. è valido anche per Sottufficiali provenienti da altre posizioni o di leva raffermati, al personale tutto civile e militare che ha avuto un trascorso di almeno tre mesi nella Scuola. Vedi al punto Art. 1 - A.

Art. 6 –Gli iscritti hanno diritto di:
a) fregiarsi del distintivo del Gruppo;
b) portare il proprio basco o cappello in occasione di raduni, eventi, cerimonie ecc.
c) partecipare alle Assemblee di Gruppo e della Delegazione cui appartengono, in conformità al presente Statuto
d) frequentare i locali del Gruppo (laddove ci sono) a norma dei relativi regolamenti;
e) fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati del GRUPPO SPONTANEO NAZIONALE SOTTUFFICIALI ESERCITO e dei servizi da essa organizzati o predisposti;

Art. 7 - Le cariche del Gruppo non possono svolgere nella contemporaneità cariche politico - amministrative.
L'iscritto con cariche, che intende intraprendere un percorso politico amministrativo deve rassegnare le proprie dimissioni; qualora non lo facesse sarebbe dichiarato decaduto con disonore automaticamente.
Sono altresì incompatibili le cariche doppie all’interno del Gruppo.
Quindi, l’iscritto che, si trovi a ricoprire contemporaneamente una delle cariche nel Direttivo Nazionale ed una carica di Delegato Regionale o Provinciale, alla prima scadenza del Direttivo Nazionale, dovrà risolvere tale incompatibilità pena la decadenza dalla carica nazionale rivestita.
La qualità di iscritto cessa:
a) per volontaria rinuncia presentata
b) per radiazione deliberata

Art. 8 -ORGANI SOCIALI NAZIONALI
Gli organi nazionali sono:
a) L'Assemblea Nazionale dei Delegati Regionali;
b) il Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.);
PADRI COSTITUENTI DEL GRUPPO E PROBI VIRI sono parte incancellabile del Gruppo in quanto Fondatori dello stesso; Giuseppe Abbattista (deceduto), Stefano Tommasino (dimissionario), Rocco Carbonetti. Operano nel gruppo con incarichi di competenza nei vari settori, il loro parere, giudizio, non è indispensabile per l’approvazione delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo Nazionale.

-ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI REGIONALI-
Si riunisce ogni anno per eleggere i propri Delegati Regionali:
Ogni Delegazione Regionale si compone di:
a) Un Delegato Regionale (che nomina i Consiglieri Regionali e l’Amministratore)
b) Due Consiglieri Regionali (nominati da Delegato Regionale)
c) Un Amministratore Regionale (nominato da Delegato Regionale)
d) Delegati Provinciali (dove esistono)
LE DELEGAZIONI REGIONALI ELETTE
e) Si riuniscono ogni anno per eleggere le cariche nazionali:” Consiglio Direttivo Nazionale”
f) Un Presidente
g) Quattro Consiglieri Nazionali
h) Due Consiglieri Amministratori Revisori Naz.

Art. 9 -L'Assemblea Nazionale dei Delegati è l'organo sovrano del Gruppo, rappresenta i soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma di Statuto.
a) Essa è convocata dal C.D.N. attraverso le Delegazioni Regionali e tenuta, di volta in volta a rotazione nelle sedi delle Delegazioni Regionali.
b) Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi località nel corso dell'anno sociale qualora il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità.
c) L'avviso di convocazione, dovrà essere in ogni caso diramato almeno novanta giorni prima del giorno dell'Assemblea.

Art. 10 -Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora ne riceva da almeno il 30 % dalle D.R. richiesta scritta, con indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea nazionale dei D.R. entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, l'Assemblea dei D.R. potrà essere convocata dai D.R. richiedenti entro altri 60 giorni.

Art. 11 -Le Assemblee nazionali delle Delegazioni Regionali, tranne che per i casi previsti dal presente Statuto e per la nomina del Presidente nazionale, per la quale occorre la maggioranza assoluta, deliberano a maggioranza relativa di voti.
Esse sono valide in prima convocazione qualora il numero dei Delegati delle Delegazioni Regionali presenti o rappresentati, raggiungano almeno la metà dei rappresentati in carica, ed in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Delegati D.R. presenti o rappresentati. L'Assemblea elegge il proprio Presidente e su proposta di esso il Segretario e 3 Scrutatori.

Art. 12 -Ogni D.R. dovrà esporre, rappresentare il pensiero dei propri Iscritti ascoltare il pensiero, il parere, delle altre D.R. per poi optare, votare le scelte opportune ritenute migliori.
Ogni Delegato Regionale può rappresentare altri due Delegati della propria D.R . mediante delega scritta.

Art. 13 -L'Assemblea nazionale annuale dei Delegati si occupa dei seguenti argomenti che debbono venire
preventivamente indicati nell'ordine del giorno:
a) relazione dell Gruppo;
b) bilancio consuntivo e preventivo del Gruppo;
c) proposte del Consiglio Direttivo Nazionale;
d) eventuali proposte specificate per iscritto da almeno un decimo dei Delegati in carica e almeno sessanta giorni prima della Assemblea annuale;
e) ricorsi contro provvedimenti del Gruppo;
f) elezione del Presidente nazionale, degli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Revisori dei conti.
g) È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea nazionale dei Delegati; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Art. 14 -CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
a) Il Consiglio Direttivo Nazionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, vigila sulle attività delle Sezioni; propone, attua e regola le manifestazioni a carattere nazionale e provvede al normale funzionamento del Gruppo Spontaneo, conferendo gli opportuni incarichi.
b) Esso ha sede in Ortona ed è composto da: Presidente Nazionale e da 4 Consiglieri Nazionali 2 Revisori Nazionali.
c) Il Presidente nazionale dura in carica un triennio, ed è rieleggibile.
d) I 4 Consiglieri nazionali ed i 2 Revisori nazionali durano in carica un triennio e sono rieleggibili
e) Qualora un Consigliere o Revisore nazionale cessi, prima di aver compiuto il triennio, dalle sue funzioni, il nuovo eletto, sarà sostituito dal primo fuori graduatoria risultante dalle votazioni ultime.
f) I Consiglieri Nazionali che saranno assenti a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato.
g) Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente Nazionale cessi dalle sue funzioni sarà sostituito sino a prossime elezioni in forma interinale dal più anziano dei Consiglieri Nazionali

Art. 15 -il Consiglio Direttivo Nazionale nomina annualmente, tra i suoi Delegati:
a) un segretario
b) un tesoriere
c) due Consiglieri Amministratori Supplenti
d) può nominare un Comitato di Presidenza
Il Consiglio direttivo nazionale:
e) può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento del Gruppo Spontaneo, ad un Comitato di Presidenza
f) può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
g) Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
h) Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
i) A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del Consigliere Nazionale più anziano presente.

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) I Consiglieri Amm. ri e Revisori Naz. hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico - finanziaria del Gruppo e deve accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all’ Assemblea nazionale dei Delegati, esprimendo il proprio parere in merito.
b) I Consiglieri Naz. Revisori sono eletti in numero di due membri effettivi, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili; essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei conti e nominano al proprio interno il Presidente del Collegio stesso.
c) Devono inoltre essere eletti dall'Assemblea nazionale dei Delegati due Revisori supplenti, che restano in carica per un triennio e sono a detta carica rieleggibili.
d) Qualora, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo cessi dalle sue funzioni subentrano i Supplenti in ordine decrescente d'età e restano in carica fino alla prossima Assemblea nazionale dei Delegati, la quale deve provvedere alla integrazione del Collegio, nominando i Revisori effettivi e supplenti.
e) I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
f) I Consiglieri Amministratori Revisori effettivi assistono alle sedute del Consiglio direttivo nazionale collaborano nella gestione dell’Associazione hanno diritto al voto.
g) Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche attraverso i propri singoli membri e si riunisce almeno ogni semestre.
h) I Consiglieri Amm.ri e Revisori Naz. che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio, decadono dalla carica.

Art. 17 -RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GRUPPO
Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, può essere rappresentato dal Consigliere più anziano.

Art. 18 -DELEGAZIONI REGIONALI \PROVINCIALI
Base del funzionamento è la DELEGAZIONE, la quale nell'ambito della propria circoscrizione, approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, realizza direttamente ed attraverso gli iscritti, la vita del Gruppo nelle sue varie manifestazioni ed eventi (laddove anche eventi di carattere Nazionale).
Art. 19– La Delegazione si costituisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, in ogni Regione dove risiedano sottufficiali, che siano già soci o che, avendone i requisiti, abbiano fatto domanda per diventarlo.
In deroga al comma relativo, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà eccezionalmente, per situazioni ambientali particolari, consentire che iscritti di altre regioni sprovviste di sedi, possano confluire in quella di altre regioni limitrofe.
I nuclei di Sottufficiali residenti all'estero, quando riuniscano almeno 20 soci, possono eccezionalmente essere autorizzati a costituirsi in Delegazione.

Art. 20 -Il Consiglio Direttivo Nazionale può sciogliere una Delegazione quando il numero dei suoi soci si riduca per oltre un anno al 50%

Art. 21 -Gli organi sociali della DELEGAZIONE REGIONALE
a) Un Delegato Regionale
b) Due Consiglieri Regionali (Delegato Regionale)
c) Un Amministratore Regionale (Delegato Regionale)
d) Delegati Provinciali (Delegato Regionale in extremis Direttivo Nazionale***)
Sono eletti dall’Assemblea Regionale

Art. 22 -Le Delegazioni devono disciplinare l'elezione alle cariche sociali ed il funzionamento proprio con un regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 23 -Le Delegazioni dovranno comunicare ogni anno entro il 31 marzo al Consiglio Direttivo Nazionale:
-il numero degli iscritti alla chiusura della campagna iscrizioni dell'anno precedente;
a) -le cariche sociali Delegazioni;
b) -le sedi ed i recapiti
c) -i nomi dei Delegati all’ Assemblea nazionale.

Art. 24 -L'attività delle Delegazioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio Direttivo Nazionale il quale in caso di violazione delle norme dello Statuto potrà sciogliere il Consiglio Direttivo Regionale e nominare una provvisoria in sostituzione un Commissario determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

Art. 25 -Il RAPPRESENTANZA DELLA DELEGAZIONE
Presidente della Delegazione ne ha la rappresentanza e agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi.

Art. 26 -DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari applicabili agli iscritti sono:
a) il richiamo scritto, per fatti lievi;
b) la censura:
-dopo due richiami scritti all’associato nell’arco di un anno;
-per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita del Gruppo o della Delegazione o, in generale, del Gruppo;
-per la volontaria e reiterata inosservanza delle norme statutarie e regolamentari.
c) La sospensione:
-dopo due censure inflitte all’iscritto nell’arco di tre anni;
-per fatti gravi che ledano la figura morale dell’iscritto;
d) La sospensione è della durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
e) La radiazione:
-per continuata cattiva condotta morale;
-a seguito di condanna penale definitiva per delitto non colposo e ritenuta incompatibile con l’appartenenza al Gruppo.
f) Il provvedimento definitivo di radiazione dovrà essere comunicato a tutte le Delegazioni
g) Nel caso il provvedimento di sospensione o di radiazione venisse preso nei confronti di associato che rivesta la funzione di Delegato o Organi Direttivi l’organo erogante la sanzione potrà commissariare la Sezione.
Cosa determina la radiazione, la non ammissibilità all’associazione, provvedimenti disciplinari:
tutti i reati penali e non  quali; violenze alla persona, omicidi, spaccio ed uso di stupefacenti, incitazione alla violenza, reati gravi contro il patrimonio, terrorismo, furto, falso ideologico, truffa, diffamazione.

Art. 27 - I provvedimenti disciplinari applicabili alle Delegazioni sono:
il richiamo scritto, inviato al Delegato Regionale o Provinciale, per fatti lievi;
a) la censura:
-per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita associativa;
-per la volontaria e reiterata inosservanza delle norme statutarie o regolamentari;
b) il commissariamento o lo scioglimento:
-qualora la Sezione o il Gruppo non diano alcuna prova di vitalità;
-svolgano attività in contrasto o incompatibili con le norme o gli scopi statutari.

Art. 28 -ORGANI DISCIPLINARI
Gli Organi disciplinari sono:
in I grado
a) Il Delegato Regionale, integrato da un Delegato Provinciale o altri facenti comunque parte della Delegazione eletta ed in carica, per i procedimenti nei confronti dell’associato.
b) Il Consiglio Direttivo Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali, per i procedimenti nei confronti del Delegato Regionale del Delegato di Provinciale.
in II grado
a) Il Consiglio Direttivo Nazionale, avverso i provvedimenti disciplinari presi da Delegati Regionali
b) Il Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, con esclusione dei componenti che hanno partecipato al giudizio di I grado, avverso provvedimenti disciplinari presi dal Delegato Regionale.

Art. 29 -LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Qualsiasi associato può promuovere l’azione disciplinare.
L’azione in sede di appello può essere promossa sia da chi ha subito un provvedimento disciplinare, sia dall’associato che ha promosso l’azione in I grado.

Art. 30 - OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE
Gli organi preposti all’azione disciplinare hanno l’obbligo di promuovere l’azione e di istruirla. A conclusione delle indagini preliminari l’Organo preposto all’azione disciplinare può:
a) procedere all’archiviazione, motivandola e dando comunicazione al denunciante e all’incolpato; avverso il provvedimento di archiviazione la parte denunciante può ricorrere al competente Organo disciplinare di II grado;
b) decidere di promuovere l’azione disciplinare; in questo caso l’Organo Giudicante deve contestare all’incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia ed invitarlo a presentare memorie difensive; l’incolpato ed il denunciante hanno diritto di essere sentiti personalmente e singolarmente, su loro richiesta o su iniziativa dell’Organo giudicante e farsi assistere o difendere.
c) In ogni fase e grado del procedimento disciplinare nessuno può essere giudicato senza essere invitato a difendersi, a voce o con scritti difensivi. La decisione, di assoluzione o di condanna, deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata.

Art. 31 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
GRUPPO SPONTANEO NAZIONALE SOTTUFFICIALI ESERCITO
consegue gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto mediante l'opera e l'apporto dei propri iscritti, Delegazioni, amici, web, utilizzando tutti i canali gratuiti, i media, per promuovere e pubblicizzare gli eventi
a) Non sono previste né quote sociali, né quote di annualità all’iscrizione al Gruppo.
b) Le cariche sociali non sono retribuite.
c) Le uniche cose che potranno essere addebitate all’iscritto: tessera del Gruppo,scudetto da giacca del Gruppo o altri gadget (quando saranno stabiliti).
d) Saranno stabilite man mano che vengono organizzate le quote partecipative agli eventi che varieranno di volta in volta in base al numero dei partecipanti stimato, a quanto verrà attuato nel corso dello stesso evento che potrà essere anche articolato. Il credito eventuale e residuo sarà utilizzato per le piccole spese del gruppo e varie (cancelleria, spese postali,spese generali del web ed informatiche, ecc.)

Art. 32 -ANNO AMMINISTRATIVO
L’anno va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 33 – GIORNALE SOCIALE
Attualmente non prendiamo inconsiderazione tale ipotesi

Art. 34 - ADUNATA NAZIONALE
Ogni anno, in località, epoca e con programma da stabilirsi dal Consiglio Direttivo Nazionale, si terrà un Adunata Nazionale degli iscritti; le adunate possono anche essere associate ad altri Gruppi Militari oppure a tema specifico.
La prima Adunata del nostro Gruppo avverrà il 19 giugno 2018 in occasione della ricorrenza del centenario della morte del nostro antesignano M.O.V.M.- Aiutante di Battaglia-Bersagliere Soccorso Saloni; in località Fagarè della Battaglia (TV). Le successive Adunate o Raduni saranno indette nelle Regioni ed a scalare iniziando dove la presenza dei Sottufficiali è più rilevante rispetto alle altre.

Art. 35 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Lo Statuto sociale potrà essere modificato dall'Assemblea Nazionale dei Delegati soltanto con l'intervento,
anche per delega, di almeno due terzi dei Delegati in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.

Art. 36 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora constati l'impossibilità di conseguire gli scopi prefissi, convoca una Assemblea Nazionale per proporre l'eventuale scioglimento del Gruppo La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto di almeno tre quarti dei Delegati in carica.


Art. 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni lite di varia natura o ragione tra i singoli iscritti, iscritti e Sezione, che non rientri nella competenza disciplinare degli organi statutari, viene risolta e compromessa in Arbitrii amichevoli compositori che costituiti in Collegio, decidono secondo equità e definitivamente, con lodo anche irrituale, perché così convenuto ed accettato.
Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri iscritti, due dei quali nominati dalle Parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Delegato Regionale di competenza.

Art. 38 -REGOLAMENTO
La compilazione del regolamento per la esecuzione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo
Nazionale che deve compilare entro il termine massimo di un anno dall'approvazione dello Statuto.

Distintivi del Gruppo
Descrizione, immagine:
1. di forma quadrangolare su campo blu scuro – al centro uno scudetto raffigurante il logo della Scuola ed il suo motto con le tre lingue di fiamma rossa i contorni dello scudetto in rilievo oro. Nello scudetto e nell’arcata che lo sovrasta trovano posto le scritte: Gruppo Spontaneo Nazionale – Sottufficiali Esercito. I bordi del quadrato è coperto da tricolore aperto al centro del logo con gli angoli rivolti all’esterno e che raccoglie lo scudetto anzidetto al centro.

  oppure sfumato  in bianco o blu 

2. Distintivo - labaro – guidone dell’ Associazione
3. Descrizione, immagine
4. …a parte le dimensioni, il supporto, e l’asta per il resto come sopra